Consulenza pratiche e credito d’imposta

NUOVO IPERAMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI DI INDUSTRIA 4.0 E 5.0 (2026)

La legge di Bilancio 2026 ha modificato le regole degli incentivi di Industria 4.0 e Industria 5.0

Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (inclusi negli allegati IV e V della legge di bilancio 2026 ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura) e per gli impianti a fonti rinnovabili si passa all’ iperammortamento che sostituisce il credito di imposta. Di seguito le principali informazioni.

Accorpamento Industria 4.0 e 5.0

Dal 2026 cambiano le regole per le principali agevolazioni destinate all’innovazione in beni strumentali e in efficienza energetica delle imprese. Stiamo parlando degli incentivi di Industria 4.0 e Industria 5.0 che proseguiranno fino al 2028, ma con regole diverse rispetto a quelle degli ultimi anni. Infatti, la legge di Bilancio 2026, ha “messo ordine” tra questi diversi meccanismi di sostegno e di fatto li ha unificati e semplificati, sospendendo il sistema dello sconto fiscale (credito di imposta) degli scorsi anni e reintroducendo l’iperammortamento già utilizzato in passato. Inoltre, rispetto ai criteri di accesso a Industria 5.0 sono state fatte importanti semplificazioni. Sono stati eliminati, infatti, gli obblighi “green” previsti per accedere agli incentivi, in termini di risparmi energetici minimi da certificare. 

Legge di bilancio 2026

La Legge di bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, contiene una serie di misure pensate per il rilancio della competitività delle imprese italiane. Tra queste, c’è proprio la promozione di investimenti in beni strumentali e in efficienza energetica (quelli di Industria 4.0 e 5.0) grazie allo strumento dell’ iperammortamento che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre del 2028.

Cosa è l’iperammortamento

L’iperammortamento è un “maxi” ammortamento che permette alle imprese di maggiorare il costo di acquisto dei beni, riducendo così in misura superiore il reddito imponibile e di conseguenza le imposte IRES da pagare. Pertanto, a differenza della precedente versione, dove si recuperava una parte della spesa per gli investimenti tramite un credito da compensare nel modello F24, l’iperammortamento è una deduzione diretta dal reddito imponibile applicabile subito in dichiarazione dei redditi. Cosa importante, il nuovo incentivo prevede una maggiorazione extracontabile del costo del bene, valida solo ai fini delle imposte sui redditi (esclusa IRAP).

Misura dell’agevolazione

Le aliquote agevolative dell’iperammortamento, da applicare sul costo del bene, variano in base all’importo dell’investimento secondo le seguente tabella:

Per fare un esempio, nel caso di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, si stima un beneficio fiscale del 43,2% considerando l’attuale aliquota IRES del 24%.

Beneficiari dell’iperammortamento

L’iperammortamento 2026 si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica o dimensioni:

  • società di capitali (SRL, SPA, SAPA);
  • società di persone (SNC, SAS);
  • imprese individuali in contabilità ordinaria;
  • cooperative ed enti commerciali.

Gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture produttive in Italia: non sono agevolabili quelli ubicati all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Beni ammessi all’iperammortamento dal 2026

I beni ammessi sono i seguenti:

a) Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano in questo gruppo macchinari, impianti fisici e robot connessi al sistema produttivo e dotati di specifiche caratteristiche di integrazione, controllo e monitoraggio, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e anche impianti di climatizzazione ambientale come sistemi HVAC e di ventilazione. Inoltre, sono compresi software e piattaforme per l’intelligenza degli impianti e per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi quelli per l’integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding

b) Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici ad altissima efficienza (e realizzati in Europa).

In definitiva gli impianti agevolabili sono quelli con:

  • a) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • b) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

L’art. 7 del DL 38/2026 ha soppresso il vincolo UE per i beni materiali e immateriali strumentali compresi negli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026. Tale vincolo permane solo per gli impianti fotovoltaici.

Cumulabilità dell’iperammortamento

E’ possibile cumulare il nuovo incentivo con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma a due condizioni:

  • non si possono usare due benefici sulle stesse quote di costo di un investimento (es. se un macchinario da 200.000€ è già stato agevolato al 50% da un contributo europeo, non si può applicare l’iperammortamento anche su quella stessa metà);
  • la somma totale dei benefici non deve mai superare il costo effettivo sostenuto (cioè non si può “guadagnare” di più di quanto si è speso). Quindi, in sintesi, l’iperammortamento è cumulabile con altri incentivi ma non può coprire la stessa parte di costo già finanziata da altri aiuti.

Facciamo un esempio:

  • Investimento macchinario euro 200.000;
  • Contributo ricevuto a fondo perduto euro 100.000;
  • la base di calcolo per l’iperammortamento sarà di 100.000 euro (200.000100.000).

Il nuovo iperammortamento non è invece cumulabile con chi ha già richiesto gli incentivi per le “vecchie” versioni con credito di imposta di Industria 4.0 e Industria 5.0.

Come si accede

A partire dal 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni.

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