La ZES unica è una zona delimitata del territorio nazionale istituita dal Decreto Sud del 19 settembre 2023, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Comprende i territori di otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’obiettivo è favorire lo sviluppo economico delle aree più svantaggiate del paese attraverso speciali condizioni per investimenti e attività di sviluppo d’impresa.
PROROGA ZES UNICA 2028
Beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Sono esclusi gli operatori di determinati settori e soggetti in liquidazione.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Le percentuali variano in base alla dimensione dell’impresa e alla regione.
| Regioni | Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento) | Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento) | Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento) |
| Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
| Molise | 50% | 40% | 30% |
| Sardegna | 50% | 40% | 30% |
Sardegna (area transizione giusta) | 60% | 50% | 40% |
| Campania | 60% | 50% | 40% |
| Puglia | 60% | 50% | 40% |
Puglia (area transizione giusta) | 70% | 60% | 50% |
| Basilicata | 50% | 40% | 30% |
| Calabria | 60% | 50% | 40% |
| Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Interventi ammessi
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028 (la scadenza è fissata al 31/12 di ciascun anno per il 2026, 2027 e 2028) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Limiti e tempistiche aggiornate
Periodo di effettuazione delle spese
Spese ammissibili
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale ed essere effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Procedura di ammissibilità
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute:
I soggetti interessati comunicano le spese ammissibili sostenute e quelle previste per l’anno di riferimento.
2. Calcolo della percentuale
Entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione annuale, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate emana un provvedimento con la percentuale di credito fruibile, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo richiesto per l’anno di riferimento.
3. Determinazione del credito
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile per l’anno di riferimento è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata. Se le richieste annuali sono inferiori al limite, la percentuale è del 100%.
4. Comunicazione integrativa
La comunicazione integrativa (a pena di decadenza) dovrà essere trasmessa entro i seguenti termini per attestare gli investimenti effettivamente realizzati:
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è possibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento (ricezione fatture di acquisto o stipula contratto di leasing e consegna dei beni).
Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo.
L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Non sono applicabili i limiti ordinari di compensazione (né il tetto di 250.000 euro annui, né quello di cui all’art. 34 L. 388/2000).
Importante: Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive fino a conclusione dell’utilizzo.
Certificazione e controlli
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il revisore deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
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