Consulenza pratiche e credito d’imposta

Nuova Zona Economica Speciale (ZES) Unica 2025-2028

La ZES unica è una zona delimitata del territorio nazionale istituita dal Decreto Sud del 19 settembre 2023, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Comprende i territori di otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’obiettivo è favorire lo sviluppo economico delle aree più svantaggiate del paese attraverso speciali condizioni per investimenti e attività di sviluppo d’impresa.

 

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PROROGA ZES UNICA 2028

  1. Estensione regime agevolativo: il regime agevolativo del Credito d’Imposta per la ZES Unica del Mezzogiorno (istituita dall’Articolo 16 del D.L. 19/2023) è esteso sino al 31/12/2028;
  2. Base normativa: la proroga è prevista dall’Articolo 95 del Disegno di Legge (DDL) Bilancio 2026;
  3. Differimento scadenza investimenti: comporta il differimento della scadenza per l’effettuazione degli investimenti agevolabili dal 15/11/2025 fino al 31/12/2028.

Beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Sono esclusi gli operatori di determinati settori e soggetti in liquidazione.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le percentuali variano in base alla dimensione dell’impresa e alla regione.

Regioni

Piccole imprese

(fino ai 50 milioni di investimento)

Medie imprese

(fino ai 50 milioni di investimento)

Grandi imprese

(e PMI oltre i 50 milioni di investimento)

Abruzzo (zone assistite)35%25%15%
Molise50%40%30%  
Sardegna50%40%30%  

Sardegna

(area transizione giusta)

60%50%40%
Campania60%50%40%  
Puglia60%50%40%  

Puglia

(area transizione giusta)

70%60%50%
Basilicata50%40%30%  
Calabria60%50%40%
Sicilia60%50%40%

Interventi ammessi

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028 (la scadenza è fissata al 31/12 di ciascun anno per il 2026, 2027 e 2028) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Limiti e tempistiche aggiornate

  • LIMITE MASSIMO : 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento;
  • INVESTIMENTO MINIMO: 200 mila euro;
  • ANNO DI RIFERIMENTO: investimenti dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Periodo di effettuazione delle spese

  1. ANNO 2026: fino al 31/12/2026;
  2. ANNO 2027: fino al 31/12/2027;
  3. ANNO 2028: fino al 31/12/2028.

Spese ammissibili

  • Nuovi macchinari, impianti, attrezzature;
  • Acquisto anche mediante leasing finanziario;
  • Acquisto di terreni;
  • Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali;
  • Beni destinati a strutture produttive esistenti o nuove.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale ed essere effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

  • Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Procedura di ammissibilità

  1. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute:

  • investimenti 2026: dal 31/03/2026 al 30/05/2026;
  • investimenti 2027: dal 31/03/2027 al 30/05/2027;
  • investimenti 2028: dal 31/03/2028 al 30/05/2028;

I soggetti interessati comunicano le spese ammissibili sostenute e quelle previste per l’anno di riferimento.

    2. Calcolo della percentuale

Entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione annuale, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate emana un provvedimento con la percentuale di credito fruibile, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo richiesto per l’anno di riferimento.

    3. Determinazione del credito

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile per l’anno di riferimento è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata. Se le richieste annuali sono inferiori al limite, la percentuale è del 100%.

    4. Comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa (a pena di decadenza) dovrà essere trasmessa entro i seguenti termini per attestare gli investimenti effettivamente realizzati:

  • investimenti 2026:  dal 3/01/2027 al 17/01/2027;
  • investimenti 2027: dal 3/01/2028 al 17/01/2028;
  • investimenti 2028:  dal 18/11/2028 al 2/12/2028.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è possibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento (ricezione fatture di acquisto o stipula contratto di leasing e consegna dei beni).

Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Non sono applicabili i limiti ordinari di compensazione (né il tetto di 250.000 euro annui, né quello di cui all’art. 34 L. 388/2000).

Importante: Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive fino a conclusione dell’utilizzo.

Certificazione e controlli

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una  società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il revisore deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

 

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